(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008

                            IL PRESIDENTE

   Vista  la  legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  pluriennale  e  annuale  della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»;
   Visto in particolare l'art. 7, commi 34 e 35 della legge regionale
1/2007, i quali stabiliscono:
   «34.  Nell'ambito  degli  interventi  previsti  dalle disposizioni
dell'art.  1  della  legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi
per  la  costituzione  di  un “fondo rischi” a favore dei
Consorzi  provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della
regione), e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 4
maggio  1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita'
economiche  nella regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della
legge  regionale  8  aprile  1997,  n. 10 (legge finanziaria 1997), e
successive  modifiche,  dell'art.  59 della legge regionale 22 aprile
2002,  n.  12  (Disciplina  organica  dell'artigianato), e successive
modifiche,  l'Amministrazione  regionale e' autorizzata a riformare i
criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di
favorire  la  convergenza  degli organismi operanti agli obiettivi di
Basilea2,  in  particolare  mediante processi di aggregazione su base
territoriale  o  settoriale,  anche  tenuto  conto di quanto disposto
dall'art.  6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005,
n.  15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per
gli  anni  2005-2007  ai  sensi dell'art. 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7).
   35.  Con  regolamento  di esecuzione sono stabiliti i criteri e le
modalita' di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al
comma 34.»;
   Visto  il  decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n.
0226/Pres.,  pubblicato  sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32
dell'8 agosto  2007,  con  il  quale  e'  emanato il «Regolamento per
l'assegnazione  delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma
35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia
fidi della regione Friuli-Venezia Giulia»;
   Visto  il decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n.
0349/Pres.,  pubblicato  sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45
del  7  novembre  2007,  con  il  quale  sono  state apportate alcune
modifiche e integrazioni al citato DPReg. n. 0226/2007;
   Ritenuto   necessario   modificare  ulteriormente  il  regolamento
emanato con DPReg. n. 0226/2007, con particolare riferimento all'art.
2  al  fine di estenderne l'ambito di applicazione a tutti i Consorzi
di garanzia fidi prevedendo peraltro un meccanismo di premialita' per
i   soggetti   che   abbiano   intrapreso  processi  di  aggregazione
territoriale  o  settoriale  nel  rispetto  dello spirito delle sopra
indicate   disposizioni  dell'art.  7,  commi 34  e  35  della  legge
regionale n. 1/2007;
   Ritenuto pertanto di disporre l'integrale sostituzione dell'art. 2
del  menzionato  regolamento  e  di  prevedere un'adeguata disciplina
transitoria  per  il corrente anno, come riportate nel testo allegato
al  presente  decreto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;
   Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
   Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;
   Su  conforme  deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008,
n. 1442;
                              Decreta:

   1.  Sono  approvate,  per  le motivazioni espresse in premessa, le
modifiche  e  integrazioni  al  «Regolamento per l'assegnazione delle
risorse  finanziarie  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 35, della legge
regionale  n. 1/2007  a  favore  dei  Consorzi di garanzia fidi della
regione  Friuli-Venezia  Giulia»,  emanato con decreto del Presidente
della  Regione  25  luglio  2007,  n. 0226/Pres., come modificato con
decreto  del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres.,
in  conformita' al testo allegato al presente provvedimento del quale
costituisce parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarle e farle
osservare  come  modifiche  ed  integrazioni  ad un Regolamento della
Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO